Si informa la Comunità accademica che è stato emanato il D.L. n. 22 del 8.4.2020 recante "misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato".
In particolare, l'art. 7 di tale norma dispone, tra l'altro, che "In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei...le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti...da svolgersi durante lo stato di emergenza (1 febbraio - 31 luglio) deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo". Inoltre, la norma dispone che "...al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni".
La suddetta disposizione di legge ha formato oggetto di specifica comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico rispettivamente il 7 e il 16 aprile u.s., tenuto conto, in particolare, che tali Organi avevano varato il cronoprogramma per l'elezione del nuovo Rettore di Sapienza, caducato, per l'effetto, dalla disposizione medesima. Il cronoprogramma, alla conclusione dello stato di emergenza, prevista al momento per il 31 luglio p.v., potrà essere rielaborato e nuovamente proposto agli Organi Collegiali di Sapienza non appena interverranno provvedimenti del Governo che sbloccheranno quanto disposto dal D.L. 22/2020.
Ciò posto, tutte le procedure elettorali per il rinnovo di organi collegiali e monocratici già avviate o che avrebbero dovuto essere avviate, in qualsiasi modalità, a partire dal 9 aprile u.s. - data di entrata in vigore del D.L. 22/2020 - in Sapienza sono, conseguentemente, differite al termine dello stato di emergenza secondo le indicazioni che all'uopo perverranno dal Governo. Tutte le strutture sono, pertanto, invitate, a conformarsi puntualmente al citato disposto normativo.
In ragione di tale slittamento dei termini lo stesso D.L. 22/2020, sempre all'art. 7, ha normato la fase transitoria stabilendo, in particolare, che "...i soggetti che...svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi (collegiali e monocratici) proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'art. 2 della legge 30 dicembre, n. 240 (legge Gelmini) ...nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni".
Il Direttore Generale Il Rettore